RegolamentoCapo VIII

Art. 53

In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco deve escludere dal servizio quei barcaiuoli, i cui battelli non offrano le opportune condizioni di pulitezza, di comodità e di solidità e che non sono muniti degli attrezzi necessari per la sicurezza della navigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 53 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo