Art. 53
RegolamentoCapo VIII

Art. 53

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In vigore dal 7 feb 1896
Il sindaco deve escludere dal servizio quei barcaiuoli, i cui battelli non offrano le opportune condizioni di pulitezza, di comodità e di solidità e che non sono muniti degli attrezzi necessari per la sicurezza della navigazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-53