Art. 1

In vigore dal 7 feb 1896
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta la necessità di stabilire con speciale regolamento le norme pel servizio di polizia del porto lacuale di Desenzano sul Lago di Garda, parificato, giusta la legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), ad un porto marittimo di seconda categoria, seconda classe, seconda serie; Considerata la convenienza di affidare tale servizio all'autorità comunale secondo la domanda fattane dal municipio di Desenzano sul Lago; Viste le deliberazioni 15 settembre 1894 e 18 luglio 1895, approvate dalla giunta provinciale amministrativa con le quali il consiglio comunale di Desenzano sul Lago accettò il proposto schema di regolamento; Sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato; Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per la marina e per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento speciale, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri segretari di Stato, col quale vengono determinate le disposizioni di polizia da osservarsi nel porto di Desenzano sul Lago. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1895. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1896. Reg. 204. Atti del Governo a f. 39. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. G. Saracco. E. Morin. A. Barazzuoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-rd-1

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