Regolamento›Capo VII
Art. 49
In vigore dal 7 feb 1896
Terminate le operazioni di scarico e carico la gru deve essere restituita.
Qualora si riscontrassero dei guasti cagionati dall'utente saranno riparati a cura del sindaco ed a spese dell'utente medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-49