Regolamento›Capo VII
Art. 45
In vigore dal 7 feb 1896
L'uso delle gru di proprietà dello Stato è regolato dal sindaco al quale devono farne richiesta scritta o verbale coloro che intendono servirsene.
Ogni prestazione ed ogni spesa per il trasporto dal luogo di deposito a quello d'impiego e viceversa, staranno a tutto carico di chi abbia ottenuto il permesso di usarne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-45