Regolamento›Capo VI
Art. 41
In vigore dal 7 feb 1896
Le operazioni d'imbarco o di sbarco delle merci indicate nell'articolo precedente devono essere compiute esclusivamente di giorno.
Nessuna quantità di dette merci dovrà rimanere sulle calate durante la notte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-41