Art. 41
RegolamentoCapo VI

Art. 41

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In vigore dal 7 feb 1896
Le operazioni d'imbarco o di sbarco delle merci indicate nell'articolo precedente devono essere compiute esclusivamente di giorno. Nessuna quantità di dette merci dovrà rimanere sulle calate durante la notte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-41