RegolamentoCapo VI

Art. 40

In vigore dal 7 feb 1896
Il capitano o conduttore di un bastimento o galleggiante che arriva con merci facilmente infiammibili od esplosive, come pure il capitano o conduttore di un bastimento o galleggiante che deve caricare dette merci devono farne denuncia al sindaco, il quale assegnerà loro un posto segregato per compiere le loro operazioni. Tali bastimenti o galleggianti, durante lo sbarco o l'imbarco e la loro permananza in porto, dovranno tenere issata una bandiera rossa. La stessa bandiera dovrà essere stabilita anche sui galleggianti che ricevessero di trasbordo le merci suddette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-40

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Art. 40 Che approva il regolamento speciale per il porto di Desenzano sul Lago. | Portale Normativo