Regolamento›Capo VI
Art. 40
In vigore dal 7 feb 1896
Il capitano o conduttore di un bastimento o galleggiante che arriva con merci facilmente infiammibili od esplosive, come pure il capitano o conduttore di un bastimento o galleggiante che deve caricare dette merci devono farne denuncia al sindaco, il quale assegnerà loro un posto segregato per compiere le loro operazioni.
Tali bastimenti o galleggianti, durante lo sbarco o l'imbarco e la loro permananza in porto, dovranno tenere issata una bandiera rossa.
La stessa bandiera dovrà essere stabilita anche sui galleggianti che ricevessero di trasbordo le merci suddette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-19;777#art-r-40