Statuto

Art. 3

In vigore dal 26 apr 1895
I membri onorari, benemeriti degli studi o dell'istituto, non passano il numero di venti, scelti fra nazionali e stranieri. Quaranta sono i membri effettivi; in numero indeterminato i soci corrispondenti, ma di maniera che quaranta e non più abbiano ferma stanza nelle provincie venete. - I membri effettivi ed i soci corrispondenti nazionali devono essere cittadini italiani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-3

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Art. 3 Che approva lo statuto del regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia. | Portale Normativo