Statuto

Art. 7

In vigore dal 26 apr 1895
L'ufficio di presidenza è composto del presidente, vice presidente, segretario, vice segretario ed amministratore. - Il presidente, o, quando egli è impedito, il vice presidente, rappresenta legalmente l' istituto, ne firma la corrispondenza, salvo la parte da lui delegata ai segretari e all'amministratore, convoca e presiede le adunanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-7

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