Statuto
Art. 8
In vigore dal 26 apr 1895
Il presidente dura in ufficio due anni. Gli succede nell'ufficio il vice presidente, che si nomina di due in due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-8