Art. 3
Statuto

Art. 3

3 / 34
In vigore dal 26 apr 1895
I membri onorari, benemeriti degli studi o dell'istituto, non passano il numero di venti, scelti fra nazionali e stranieri. Quaranta sono i membri effettivi; in numero indeterminato i soci corrispondenti, ma di maniera che quaranta e non più abbiano ferma stanza nelle provincie venete. - I membri effettivi ed i soci corrispondenti nazionali devono essere cittadini italiani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-3