Statuto

Art. 5

In vigore dal 10 apr 1892
. - Nel provvedere a favore degli orfani saranno considerati con preferenza quelli che per le condizioni di famiglia abbisognano di più pronto ed efficace soccorso. A parità di condizioni saranno preferiti i figli degli impiegati aventi maggiore anzianità di iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-5

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Art. 5 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo