Statuto
Art. 5
5 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - Nel provvedere a favore degli orfani saranno considerati con preferenza quelli che per le condizioni di famiglia abbisognano di più pronto ed efficace soccorso.
A parità di condizioni saranno preferiti i figli degli impiegati aventi maggiore anzianità di iscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-5