Statuto
Art. 4
In vigore dal 10 apr 1892
. - I benefici di cui all'articolo precedente non possono essere concessi che su domanda di coloro che vi abbiano interesse, ed a decorrere da un tempo non anteriore alla domanda stessa.
Essi si perdono dagli orfani:
1° per il compimento del decimottavo anno di età;
2° per il conseguimento di un posto che dia loro modo di vivere;
3° per il passaggio delle orfane a matrimonio;
4° per condotta riprovevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-4