Art. 4
Statuto

Art. 4

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In vigore dal 10 apr 1892
. - I benefici di cui all'articolo precedente non possono essere concessi che su domanda di coloro che vi abbiano interesse, ed a decorrere da un tempo non anteriore alla domanda stessa. Essi si perdono dagli orfani: 1° per il compimento del decimottavo anno di età; 2° per il conseguimento di un posto che dia loro modo di vivere; 3° per il passaggio delle orfane a matrimonio; 4° per condotta riprovevole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-4