Art. 4
In vigore dal 24 apr 1891
Per l'anno 1891 la Provincia corrisponderà al Convitto l'ordinaria dotazione già approvata pel Convitto Provinciale in lire venticinquemilasettecentonove e centesimi sessantanove (L. 25,709. 69).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-12;139#art-4