Art. 3
In vigore dal 24 apr 1891
La provincia di Roma pagherà a titolo di sussidio lire duecentomila (L. 200, 000) in dieci rate annue di lire ventimila (L.
20,000) ciascuna, a partire dall'anno 1892.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-12;139#art-3