Art. 5
In vigore dal 24 apr 1891
La Provincia avrà perpetuamente il diritto di disporre di 30 posti (trenta) semigratuiti nel nuovo Convitto Nazionale, che la Deputazione conferirà secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento, e ciò in correspettivo delle cessioni e concessioni fatte colla deliberazione della Deputazione provinciale di Roma in data 29 dicembre 1890.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-12;139#art-5