Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 apr 1891
La provincia di Roma pagherà a titolo di sussidio lire duecentomila (L. 200, 000) in dieci rate annue di lire ventimila (L. 20,000) ciascuna, a partire dall'anno 1892.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-12;139#art-3