Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 apr 1891
Per l'anno 1891 la Provincia corrisponderà al Convitto l'ordinaria dotazione già approvata pel Convitto Provinciale in lire venticinquemilasettecentonove e centesimi sessantanove (L. 25,709. 69).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-12;139#art-4