Regolamento di contabilità›Titolo V
Art. 69
In vigore dal 26 mar 1891
Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.
In nessun caso si può iscrivere frà residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-69