Regolamento di contabilità›Titolo V
Art. 64
In vigore dal 26 mar 1891
Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C¹.
Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il Tesoriere rifiuti di correggerlo, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spose di esso o di chi di ragione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-64