Regolamento di contabilità

Art. 59

In vigore dal 26 mar 1891
Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere dopostiate ad interesse a senso dell' della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o che, so de minate alla spesa, superino il bisogno di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'Istituto, e la possibilità di ritirarle prontamente dalla cassa dell'Istituto di credito che le tiene in deposito. Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-59

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