Regolamento di contabilità
Art. 56
In vigore dal 20 mar 1941
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:
a) se non sono muniti delle firme del Presidente e di quelle frà membri della amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, o in difetto, del membro anziano, e del Ragioniere dove esiste;
b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;
c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo legale procuratore.
La disposizione della lettera a) non è applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel qual caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore.
In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'Ente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-56