Regolamento di contabilità›Titolo V
Art. 66
In vigore dal 26 mar 1891
L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera C dell'articolo precedente, deve, di regola, pareggiarsi; inscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto o, in difetto, nell'atto dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.
Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'Amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si propone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita.
La quale deliberazione dev'essere approvata dalla Autorità tutoria quando produce una diminuzione di capitali, à termini dell' let. c) della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-66