Regolamento di contabilitàTitolo V

Art. 71

In vigore dal 26 mar 1891
Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perché indebitamente od erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale della amministrazione da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-71

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