Art. 3
In vigore dal 25 feb 1891
All'art. 32 è sostituito il seguente:
«Le assemblee, osservate le norme seguenti, deliberano legalmente quando in prima convocazione intervengano la metà più uno dei soci effettivi e nelle successive non meno di un terzo dei medesimi. Le decisioni di esse obbligano anche i soci non intervenuti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-15;20#art-3