Art. 4

In vigore dal 25 feb 1891
All'art. 51 è aggiunto il seguente capoverso: «Le chiavi della cassa-forte, nella quale si custodiscono tutti i valori di proprietà della cassa o ad essa affidati, sono tenute rispettivamente dal presidente o da chi ne fa le veci, dal direttore e dal tesoriere.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1891. Reg. 177. Atti del Governo a f. 120. Mandillo. Luogo del sigillo. V Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. L. Miceli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-15;20#art-4

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Art. 4 Che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91. — Testo vigente | Portale Normativo