Art. 4
In vigore dal 25 feb 1891
All'art. 51 è aggiunto il seguente capoverso:
«Le chiavi della cassa-forte, nella quale si custodiscono tutti i valori di proprietà della cassa o ad essa affidati, sono tenute rispettivamente dal presidente o da chi ne fa le veci, dal direttore e dal tesoriere.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1891.
Reg. 177. Atti del Governo a f. 120. Mandillo.
Luogo del sigillo. V Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. Miceli.
Storico versioni
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