Art. 2

In vigore dal 25 feb 1891
Al periodo «I fondi urbani sempre debbono essere assicurati contro gl'incendi» del penultimo capoverso dell'art. 12 dello statuto predetto, è sostituito il seguente: «I fabbricati, sia urbani che rustici, esistenti sopra i fondi offerti in ipoteca, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, con inserzione nella relativa polizza della clausola che il contratto si intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.»
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-15;20#art-2

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Art. 2 Che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91. — Testo vigente | Portale Normativo