Art. 2
In vigore dal 25 feb 1891
Al periodo «I fondi urbani sempre debbono essere assicurati contro gl'incendi» del penultimo capoverso dell'art. 12 dello statuto predetto, è sostituito il seguente: «I fabbricati, sia urbani che rustici, esistenti sopra i fondi offerti in ipoteca, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio, con inserzione nella relativa polizza della clausola che il contratto si intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-15;20#art-2