Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 feb 1891
All'art. 32 è sostituito il seguente: «Le assemblee, osservate le norme seguenti, deliberano legalmente quando in prima convocazione intervengano la metà più uno dei soci effettivi e nelle successive non meno di un terzo dei medesimi. Le decisioni di esse obbligano anche i soci non intervenuti.»
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-15;20#art-3