Statuto

Art. 8

In vigore dal 3 gen 1891
Caduna sezione si suddivide in due parti: Nella prima s'imparte l'istruzione a quei giovani che possono seguire il corso completo di lezioni diurne; nella seconda, a quelli che possono solo compire un corso speciale di lezioni serali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-8

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