Statuto

Art. 4

In vigore dal 3 gen 1891
L'insegnamento si compie in due corsi: l'uno preparatorio di un anno, l'altro normale di tre anni, al quale sarà aggiunto un quarto anno di perfezionamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-4

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