Statuto

Art. 6

In vigore dal 3 gen 1891
Oltre l'insegnamento teorico viene dato l'insegnamento pratico in apposite officine, in ciascuna delle quali gli alunni devono manualmente esercitarsi siccome operai.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-6

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