Statuto

Art. 3

In vigore dal 3 gen 1891
Nell'istituto s'imparte, come coltura generale, lo stesso insegnamento delle materie dei primi tre anni delle scuole tecniche governative, e successivamente l'insegnamento teorico-pratico delle arti, dei mestieri e delle industrie quale si richiede per chi aspira alla direzione di officine e di stabilimenti industriali, o vuol divenire assistente d'imprese di costruzioni, capo-fabbrica od operaio capo-squadra. Sia nelle scuole che nel convitto, si impartirà con la istruzione teorico-pratica l'educazione civile, morale e religiosa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-23;4019#art-s-3

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