Art. 4

In vigore dal 23 gen 1891
Le Scuole Normali Femminili di Ginnastica sono rette da apposito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro della Pubblica Istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 13 novembre 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-13;7344#art-4

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