Art. 2
In vigore dal 23 gen 1891
Il personale di ciascuna Scuola, da nominarsi secondo la tabella unita al presente decreto, sarà a carico del bilancio ordinario del Ministero della Pubblica Istruzione, come pure sono a suo carico le spese di cancelleria, custodia, illuminazione, riscaldamento e passeggiate.
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