Art. 2

In vigore dal 23 gen 1891
Il personale di ciascuna Scuola, da nominarsi secondo la tabella unita al presente decreto, sarà a carico del bilancio ordinario del Ministero della Pubblica Istruzione, come pure sono a suo carico le spese di cancelleria, custodia, illuminazione, riscaldamento e passeggiate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-13;7344#art-2

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Art. 2 Che istituisce nelle citta' di Napoli e di Torino una Regia scuola normale femminile di ginnastica e stabilisce il personale secondo l'annessa tabella. — Testo vigente | Portale Normativo