Art. 3

In vigore dal 23 gen 1891
L'arredamento e gli attrezzi necessari per dette Scuole nonché la provvista del materiale scientifico e scolastico che occorre per gli insegnamenti sono a carico dei Municipi di Napoli e di Torino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-13;7344#art-3

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