Art. 1

In vigore dal 23 gen 1891
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge in data 23 dicembre 1888, n. 5885 (serie 3ª), che istituisce in Roma una Regia Scuola Normale di Ginnastica; Visto l'art. 6 di detta legge, che dà facoltà al Ministero della Pubblica Istruzione di applicare per decreto Reale alle Scuole Magistrali Femminili di Ginnastica di Napoli e di Torino, le norme stabilite dalla legge stessa per la Regia Scuola Normale di Ginnastica di Roma; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in ciascuna delle città di Napoli e di Torino una Regia Scuola Normale Femminile di Ginnastica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-13;7344#art-1

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