Regolamento
Art. 7
In vigore dal 21 set 1890
Per gli effetti dell' del citato regolamento, la macellazione dei detti animali, nei comuni aventi una popolazione superiore ai 6000 abitanti, non può aver luogo che nei macelli pubblici, di cui gli stessi comuni devono essere provveduti. Tale obbligo è esteso pure a tutti gli altri comuni di popolazione inferiore ai 6000 abitanti, nei quali si sia costruito un apposito macello.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-7