Regolamento

Art. 102

In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita del burro: a) irrancidito, amaro o con altri sapori od odori anormali, ammuffito, azzurro o sudicio; b) di quello fatto con latte o crema nelle condizioni indicate negli ; c) colorato con sostanze nocive; d) misto a grassi non provenienti dal latte di vacca o ad altre sostanze estranee, come farine, fecole, sciroppi, creta, gesso, vetro solubile e simili; e) con materiali di conservazione, ad eccezione del sal comune o del borato di soda (questo in proporzione non superiore al 3 per mille). f) con meno di 82 per cento in peso di materia grassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-102

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