Regolamento
Art. 96
In vigore dal 21 set 1890
È vietata la vendita:
a) del colostro;
b) del latte di animali affetti da malattie alle mammelle;
c) del latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonite essudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia capace di alterare la natura del latte;
d) del latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati, o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore o curati con sostanze tossiche di azione generale;
e) del latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale del latte che contenga traccie evidenti di sterco o comunque sudicio;
f) del latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con l'ebollizione;
g) del latte al quale si siano aggiunte sostanze estranee per conservarlo o per correggerne i difetti, come acido salicilico, acido borico, carbonati alcalini, ecc.;
h) del latte annacquato o comunque sofisticato agli effetti dell' del citato regolamento. Si considererà come annacquato il latte che contenga una quantità di grasso e di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti in base a molte prove di stalla dai regolamenti locali d'igiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-96