Regolamento
Art. 91
In vigore dal 21 set 1890
Manifestandosi un caso di tifo, colera od altra malattia contagiosa nell'abitato, in cui si trova la vaccheria o la rivendita del latte, si dovrà prontamente provvedere all'isolamento degli ammalati ed a quelle altre misure precauzionali che saranno di volta in volta prescritte dall'ufficio sanitario locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-91