Regolamento
Art. 89
In vigore dal 21 set 1890
I locali di deposito e di vendita del latte debbono essere freschi, aereati e puliti e debbono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte; non saranno adoperati per camere da letto nè di deposito di effetti sudici, nè vi si terranno sostanze come il petrolio e simili, che possano alterare il sapore o l'odore del latte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-89