Art. 89
Regolamento

Art. 89

89 / 168
In vigore dal 21 set 1890
I locali di deposito e di vendita del latte debbono essere freschi, aereati e puliti e debbono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte; non saranno adoperati per camere da letto nè di deposito di effetti sudici, nè vi si terranno sostanze come il petrolio e simili, che possano alterare il sapore o l'odore del latte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-89