Regolamento

Art. 100

In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita della crema inacidita o proveniente da latte che trovisi nelle condizioni dell'; della crema a cui sia aggiunta albumina, sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse non derivate dal latte o altre sostanze estranee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-100

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo