Regolamento
Art. 100
In vigore dal 21 set 1890
È proibita la vendita della crema inacidita o proveniente da latte che trovisi nelle condizioni dell'; della crema a cui sia aggiunta albumina, sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse non derivate dal latte o altre sostanze estranee.
Storico versioni
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