Regolamento
Art. 3
In vigore dal 21 set 1890
I fabbricanti, depositari e venditori di prodotti alimentari o di bevande mescolati con ingredienti innocui e dotati di valore nutritivo, non a scopo di aumentarne fraudolentemente il peso od il volume o di celarne la cattiva qualità, sono esenti dalle contravvenzioni se muniscono i prodotti stessi di un cartello che indichi a chiare lettere la vera natura di questi prodotti e la segnalino al compratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-3