Regolamento
Art. 1
In vigore dal 21 set 1890
REGOLAMENTO INTERNO (*) per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico.
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A norma dell' del regolamento generale per l'applicazione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, n. 6442, è proibito fabbricare, vendere o ritenere per vendere un prodotto alimentare o una bevanda non rispondente per natura, sostanza o qualità alla denominazione colla quale viene designato o colla quale è richiesto.
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(*) Questo regolamento speciale deve servire di guida alle autorità sanitarie comunali nella compilazione dei regolamenti locali di igiene, a norma dell' della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica che qui si riporta:
. - I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.
Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale poi reati da esso previsti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-1