Regolamento
Art. 2
In vigore dal 21 set 1890
Questa disposizione non colpisce l'aggiunta a detti prodotti alimentari di quegli ingredienti, che, essendo per loro natura innocui, servono solo a renderli commerciabili o a facilitarne il consumo, salvo però il caso che ne aumentino a scopo di frode il volume o il peso, o ne mascherino la qualità scadente.
Storico versioni
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