Statuto›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 13 ago 1890
La cassa è amministrata da un consiglio composte di un presidente e di sei consiglieri. Il consiglio nomina nel suo seno o fuori un segretario, che in quest'ultimo caso non ha voto, al quale può essere assegnata dal consiglio una remunerazione.
Ha un direttore che sotto la dipendenza del consiglio, sopraintende a tutti i servizi, e tre censori che ne sorvegliano l'andamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-9